Articolo 1 - Denominazione
Secondo la volontà di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, si è proceduto alla compilazione del presente atto quale statuto fondamentale relativo alla costituzione dell'associazione "no-profit" fra i fedeli membri della Chiesa Cristiana Evangelica denominata "Chiesa Apostolica Antica".
Articolo 2 - Costituzione
Essa è costituita da tutti i credenti che:
(a) hanno accettato pubblicamente Gesù Cristo come proprio personale Salvatore;
(b) hanno fatto il battesimo per immersione in acqua;
(c) hanno promesso fedeltà a Dio di osservare tutte le cose comandate dal Signore Gesù ed insegnate dagli Apostoli;
(d) hanno insieme apprezzato [o/e apprezzano] e vissuto [o/e vivono] tutta la verità, la vitalità e la vittoriosa marcia della Visione Apostolica in Italia;
(e) ritengono indispensabile che questa sana dottrina non venga in nessun modo rivista e modificata.
Articolo 3 [omissis]
Articolo 4 - Scopi
Comma I (Spirituali)
La "Chiesa Apostolica Antica" ritiene suoi precisi doveri l'impegnarsi:
(a) nella predicazione dell'Evangelo del Signore Gesù Cristo per la salvezza di tutti coloro che in Lui credono;
(b) nella diffusione delle dottrine contenute nella Bibbia, insostituibile Parola di Dio;
(c) nella divulgazione della sana dottrina apostolica, meglio intesa come "Visione Apostolica", esattamente così come scaturita durante il potente risveglio spirituale nel Galles durante i primi anni del 1900.
Comma II (Sociali)
Essa si propone, altresì, di:
(a) dare assistenza spirituale e gratuita ai propri membri, o a chi ne faccia esplicita richiesta, i quali si trovano ricoverati negli istituti ospedalieri, case di cura o di riposo o nei pensionati;
(b) fare opera di beneficenza verso quelle persone meno abbienti con distribuzione di cibo, vestiario ed oggetti di varia necessità provenienti dalle offerte di negozianti o altri generici benefattori.
Articolo 5 - Membri effettivi
Comma I
Un credente è ammesso nella "Chiesa Apostolica Antica" come parte di "membro effettivo" solo dopo:
(a) avere fatto pubblicamente confessione di fede in Gesù Cristo come il suo personale ed unico Salvatore;
(b) avere fatto il battesimo per immersione in acqua;
(c) avere accettato, nella sua totalità, la dottrina della "Visione Apostolica" e le norme di condotta da tenere in Chiesa, come meglio specificate all'Articolo 9. Il modo con il quale viene effettuata l'ammissione come "membro effettivo" è quello del rito della "mano di fratellanza" così come viene illustrato biblicamente in Galati 2:9.
Comma II [omissis]
Articolo 6 - Membri simpatizzanti
Un credente che, pur condividendo la dottrina della Visione Apostolica, non desidera però aderire ufficialmente alla "Chiesa Apostolica Antica" è ammesso in essa come facente parte di "membro simpatizzante". Egli non ha alcun diritto ad intervenire alle riunioni fra i "membri effettivi", ma potrà partecipare liberamente a tutti gli altri convegni.
Articolo 7 [omissis]
Articolo 8 - Punti di fede e dottrina
Si decide di mantenere inalterato tutto il comune patrimonio apostolico dottrinale e spirituale con i suoi punti di fede, così come furono dettati durante il Risveglio del Galles nei primi anni del 1900 - vedasi allegato 1 [omissis].
Siamo, inoltre, riconoscenti al Ps. W.R.Thomas per i suoi studi dottrinali sulla Visione Apostolica e per quanto ha scritto durante il suo periodo di permanenza in Italia.
Articolo 9 - Norme di condotta
Ad ogni "membro effettivo" è richiesta l'osservanza di alcune fondamentali regole di condotta da tenere in chiesa e fuori - vedasi allegato 2 [omissis].
La "Chiesa Apostolica Antica" è completamente estranea a qualsiasi movimento ed attività politica, ma lascia ai suoi membri una totale libertà d'espressione politica e di voto.
Articolo 10 [omissis]
Articolo 11 [omissis]
Articolo 12 - Gruppo Evangelico Apostolico
L'associazione del "Gruppo Evangelico Apostolico" viene inglobata nell'associazione della "Chiesa Apostolica Antica" ma non avrà potere deliberante; tuttavia, potrà avere un proprio regolamento interno.
Essa organizzerà i seguenti settori:
(a) Internet e computer (programmazione, pagine web...);
(b) Editoria (opuscoli, libri...);
(c) Evangelizzazione (locale, distrettuale, zonale)
Articolo 13 [omissis]
Articolo 14 [omissis]